Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 10/02/1953 n. 62

Art. 46 - Deliberazioni soggette al controllo di merito Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall' Art. 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti: 1/A il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilan cio stesso; 2/A le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni; 3/A l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonché la Costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti; 4/A l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 5/A le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni; 6/A l'assunzione di pubblici servizi; 7/A le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espres samente stabilita dalla legge.

Art. 47 - Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dell' Art. 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio Regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto la commissione Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, né motivi per chiedere il riesame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell' Art. 45.

Art. 48 - Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito Ove il Consiglio Regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia Stato invitato dalla commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 49 - Deliberazioni di urgenza Le deliberazioni degli organi regionali, escluse quelle contemplate dall' Art. 46, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. in difetto di tale invio esse si intendono decadute. Entro dieci giorni dal ricevimento, la commissione di controllo, ove le ritenga illeggittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell' Art. 45.

Art. 50 - Sostituzione della Giunta o del Presidente Regionale Quando la Giunta Regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo può invitare il Consiglio Regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito è fatto dal Presidente del consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri. Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio Regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento del- l'invito.

Art. 51 - Scioglimento del Consiglio Regionale Lo scioglimento del Consiglio Regionale, nei casi previsti dall' Art. 126 della Costituzione, è proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 52 - Commissione parlamentare per le questioni regionali La commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall' Art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive came- re. La commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. I membri della commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi so- no sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai presidenti delle rispettive camere.

Art. 53 - Amministrazione straordinaria della Regione La commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio Regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio Regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall' Art. 126, ultimo comma, della Costituzione. A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennità nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell' Art. 29.

Art. 54 - Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli Regionali I decreti di scioglimento dei Consigli Regionali sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione. Essi sono comunicati alla camera dei deputati e al senato della Repubblica. Capo III Controlli sulle Provincie sui Comuni e su altri Enti locali

Art. 55 - controllo sugli atti delle ProvincieÈ istituito nel capoluogo di ogni Regione un comitato per il controllo sulle Provincie. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta Regionale e Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. dura in carica quanto il Consiglio Regionale. Esso è costituito:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati, eletti dal Consiglio Regionale;

b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;

c) di un Giudice del Tribunale Amministrativo regionale designato dal Presi dente del tribunale stesso. Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati, eletti dal Consiglio Regionale, di un membro supplente nominato del Commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal Presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi. Il Presidente è eletto dal comitato tra i membri di cui alla lettera a). Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal Presidente della Giunta Regionale. Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 56 - Controllo sugli atti dei Comuni Lo Statuto Regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso comitato di cui all' Art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di Provincia. Nel secondo caso il Presidente della Giunta Regionale procede alla Costituzione di speciali sezioni del comitato. Ogni sezione è composta:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, eletti dal Consiglio Regionale;

b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;

c) del funzionario di grado più elevato dell'amministrazione Provinciale. Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente. La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a) . Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero dei voti. Lo Statuto Regionale può disporre che una o più sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.

Art. 57 - Incompatibilità relative al comitato e alle sezioni di controllo Non possono far parte del comitato o delle sue sezioni:

a) i Senatori e i deputati al Parlamento;

b) i membri del Consiglio Provinciale, dei Consigli Comunali e delle rappre sentanze degli altri Enti i cui atti sono soggetti ai controlli del comitato stesso;

c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera b);

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti i cui atti sono soggetti ai controlli del comitato;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore Provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria. le incompatibilità previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.

Art. 58 - Spesa per il funzionamento degli organi di controllo La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 è a carico della Regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 59 - Estensione dei controlli Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Provincie e dei comuni, il controllo di legittimità deferito al prefetto ed alla Giunta Provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione. Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune. I poteri di controllo sostitutivo attributi al prefetto ed alla Giunta Provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Provincie, al comitato previsto dall' Art. 55; per i Comuni sono deferiti al comitato, stesso, oppure alle sezioni di cui all' art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla Costituzione di tali sezioni.

Art. 60 - Controllo di merito il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell' art. 130 della Costituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta Provinciale amministrativa. Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio Provinciale o il Consiglio Comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al comune. Ove il Consiglio Provinciale o il Consiglio Comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell' Art. 59 della presente legge.

 

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